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Statuto

Il documento fondamentale che norma
l'organizzazione e il funzionamento di IWS

È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale "I.W.S. INDUSTRIA WELFARE SALUTE SOCIETÀ PER AZIONI" ed in sigla o forma abbreviata "I.W.S. S.P.A.".

La società ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.
L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale è di competenza dell'organo amministrativo, che delibera secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, senza con ciò doversi procedere a modificazione dell'atto costitutivo.

La società ha una durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).
La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea degli azionisti o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.
Essa potrà essere prorogata una o più volte ai sensi di legge.

La Società ha per oggetto, nel rispetto delle norme di legge, le seguenti attività:

La prestazione di servizi amministrativi, contabili, gestionali, liquidativi, informatici e consulenziali, di consulenza medica, di studio, analisi, progettazione economico-finanziaria e gestionale, di promozione commerciale, gestione operativa e gestione tecnico-amministrativa, di gestione, implementazione e valorizzazione di banche dati, di acquisizione, gestione e trasformazione di target gestionale.

Le dette attività potranno essere svolte nei confronti ed in favore di persone fisiche, società, pubbliche amministrazioni, consorzi, fondi, associazioni riconosciute e non, fondazioni, casse, società di mutuo soccorso, compagnie assicurative ed in generale di enti, anche bilaterali e non solo, operanti nei settori della sanità, dell'assistenza sanitaria integrativa, complementare e sostitutiva, degli infortuni, dell'invalidità, della premorienza, della non autosufficienza  e
dell'assicurazione, nonché nei settori della previdenza integrativa e complementare e del welfare aziendale e contrattuale, compreso il settore del welfare didattico educativo, nonché della relazioni industriali e produttive.

In particolare, a puro titolo esemplificativo, la Società potrà fornire i seguenti servizi:

  • la gestione organizzativa ed operativa di flussi attivi e passivi di contribuzioni e versamenti relativi a contributi ed a prestazioni erogate nei settori della sanità, della previdenza, del welfare aziendale, dell'assistenza, degli infortuni, dell'invalidità, della premorienza, della non autosufficienza e dell'assicurazione;
  • la gestione, analisi, implementazione e valorizzazioni di banche dati ed informazioni relative a contributi ed a prestazioni erogate nei settori della sanità, della previdenza, del welfare aziendale, dell'assistenza, degli infortuni, dell'invalidità, della premorienza, della non autosufficienza e dell'assicurazione;
  • la fornitura di servizi di consulenza, anzitutto in materia medico-sanitaria, ortodontica e di gestione di network sanitari; la tenuta di registrazioni contabili e dei relativi archivi; la liquidazione dei sinistri in regime rimborsuale, la liquidazione dei sinistri in regime di assistenza diretta (convenzionata), con network propri o di terzi; la fornitura e la gestione di centrali operative;
  • la predisposizione, la gestione, il noleggio e la vendita di network sanitari, assistenziali e di benessere psico-fisico;
  • la distribuzione e la vendita, a titolo oneroso o gratuito, di card di accesso ai network sanitari ed assistenziali propri o dei propri partner a società, fondi, compagnie, associazioni, fondazioni, ed enti anche bilaterali e non solo o direttamente al pubblico;
  • la fornitura di servizi di concierge e la gestione degli eventuali network a tal fine necessari; la gestione di tutte le tipologie di sinistri; la fornitura di servizi di call & contact center; la fornitura di strumenti informatici e telematici connessi con i predetti servizi;
  • la fornitura di servizi dí archiviazione e gestione ottica e documentale e, comunque, ogni altro servizio utile o necessario per la gestione complessiva di enti, società, casse e fondi sanitari, di casse ed enti assistenziali e previdenziali e legati al welfare aziendale e contrattuale e/o di prodotti assicurativi;
  • lo studio, progettazione, acquisizione, trasformazione, perfezionamento e gestione di reti di assistenza e consulenza in materia di sanità, previdenza, welfare aziendale e contrattuale, assicurazione e riassicurazione; - lo studio, progettazione, acquisizione, trasformazione, perfezionamento e gestione di servizi e format gestionali informatici relativi alla sanità, previdenza, welfare aziendale e contrattuale, assicurazione e riassicurazione;
  • l'organizzazione e la conduzione di eventi, congressi e di corsi, anche periodici, di tipo formativo, di scuole di medicina e chirurgia, di scuole di fisioterapia e chiroterapia, di scuole di assistenza psico-motoria, di scuole di formazione per operatori del settore del welfare aziendale e contrattuale;
  • la pubblicazione, su carta o su web, di riviste, periodici, banche dati, studi e ricerche medico scientifici e studi in materia di previdenza integrativa e welfare aziendale e lavoristico;
  • la gestione di tutta quella serie di attività legate, connesse, collegate o strumentali al campo del welfare integrativo, complementare e sostitutivo o assicurativo in generale: di natura assistenziale, sanitaria, previdenziale e della non autosufficienza, anche attraverso la gestione di sponsorizzazioni e finanziamenti erogati dai soci o da soggetti terzi e la promozione e gestione di attività sociali e filantropiche legate ai settori della sanità, della previdenza e della non autosufficienza.

 

La Società in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere

a) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, di credito, locazione e ipoteca ritenute necessarie ed utili per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;

b) assumere prestiti (ivi inclusi finanziamenti soci) e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali;

c) assumere direttamente e indirettamente, sia in Italia che all'estero, quote e interessenze, partecipazioni — anche azionarie — in affari industriali e commerciali, in altre società, consorzi, imprese, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico, associazioni costituende o costituite, non nei confronti del pubblico, in ogni caso non potrà detenere partecipazioni in società od enti che possiedano reti di distribuzione di energia;

d) prestare avalli, concedere fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale a favore di terzi, purché in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto con esclusione di qualsiasi attività per la quale sia prescritta l'iscrizione in albi professionali. Le attività citate di natura finanziaria non saranno svolte nei confronti del pubblico, ai sensi di legge.

È espressamente esclusa per la Società l'attività disciplinata dalla normativa in materia di attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 109 del Dlgs 7 settembre 2005 n. 209

È vietato l'esercizio di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, l'esercizio dell'attività professionale riservata, l'esercizio di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali, nonché la sollecitazione del pubblico risparmio e dell'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci.

Il capitale sociale è fissato in Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila e zero centesimi) ed è rappresentato da numero 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie.

Le azioni non sono rappresentante da titoli azionari e del loro valore nominale non viene data indicazione, ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

La società non emette titoli, né certificati azionari. All'atto della sottoscrizione, l'organo amministrativo procede ad annotare sul libro soci il numero di azioni sottoscritto da ciascun socio, il complessivo importo nominale e la percentuale del capitale sociale da esse complessivamente rappresentato (o eventualmente: il numero delle azioni sottoscritte da ciascun socio ed il rapporto tra le medesime ed il numero complessivo delle azioni emesse dalla società). Le azioni potranno pertanto essere trasferite esclusivamente in forma contrattuale e senza girata ed il trasferimento avrà effetto verso la società solo al momento della sua annotazione nel libro soci, da eseguirsi a cura dell'organo amministrativo.

La società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le previsioni del codice civile.

La società non può sottoscrivere azioni proprie, salvo che nei casi previsti dal Codice Civile, né accettare azioni proprie in garanzia o concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni della società.

Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni; in tali casi l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse di uno o più fiducianti e solo a questi pertanto sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto nel rispetto delle norme di legge.

Le eventuali erogazioni di denaro dai soci alla società potranno essere effettuate a fondo perduto, in conto aumento capitale o a titolo di finanziamento.

I finanziamenti effettuati dai soci alla società, sia in proporzione che non in proporzione alla propria partecipazione, sono improduttivi di interessi, salvo che i soci che procedono al finanziamento non ne facciano contestuale richiesta scritta all'organo amministrativo, e questa venga approvata dallo stesso. I finanziamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione delle azioni da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata o a mezo pec; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi ai sensi del successivo art. 13 (tredici), senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata o pec entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 8 (otto).

Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alle proprie partecipazioni.

Pertanto il socio che intende trasferire i diritti sulle proprie azioni deve offrirle preventivamente agli altri soci, preferendoli a terzi, a parità di condizioni, e comunicando la proposta con lettera raccomandata o pec inviata al domicilio dei soci o all'indirizzo pec risultante dal libro soci, specificandovi il nome dell'acquirente, il prezzo e le modalità di trasferimento.

Coloro che intendono esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni possedute, debbono darne comunicazione, a pena di decadenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec al socio cedente entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data in cui lo stesso li abbia informati; nella comunicazione il socio interessato dovrà precisare, se, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno degli altri soci, intenda acquistare le relative azioni; in caso di esercizio plurimo di tale facoltà, le relative azioni potranno essere acquistate da ciascun interessato in proporzione alla partecipazione posseduta anteriormente all'esercizio del diritto di prelazione.

La prelazione sarà efficace solo in quanto sia complessivamente esercitata per la totalità della partecipazione offerta.
In particolare, l'intestazione delle azioni a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, la reintestazione da parte di società fiduciarie in capo al proprio fiduciante ed il trasferimento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria per conto dello stesso fiduciante non configurano trasferimento di partecipazioni sociali e, pertanto, non rilevano ai fini della prelazione spettante ai soci e non sono soggetti a divieti e limiti previsti in caso di trasferimento di partecipazioni sociali.

Decorso il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, le azioni sono liberamente cedibili a terzi.

Il diritto di prelazione spetta, altresi, ai soci per trasferimenti di diritti di opzione; in tal caso il termine per l'esercizio del diritto è ridotto a quindici giorni (salvi diversi limiti di legge) dalla data di ricezione della comunicazione del socio offerente.

Le azioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Per la costituzione di pegno ed usufrutto sulle azioni si applicano le disposizioni di legge.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, obbligano tutti i soci, assenti e dissenzienti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate nelle forme di legge, dall'organo amministrativo ovvero, in caso di Consiglio di amministrazione, dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o da altro membro dello stesso a ciò delegato, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni - ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni - dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

L'Organo Amministrativo deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

La convocazione è effettuata con avviso inviato ai soci tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o ordinaria, o con ogni altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima dovesse andare deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, se sia presente l'intero capitale sociale, la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo, ed in esse i soci si dichiarino interamente edotti degli argomenti all'ordine del giorno.

Possono intervenire in assemblea i soci che risultino al giorno dell'assemblea iscritti al libro soci ed intestatari di azioni che conferiscano diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

È ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento dei soci.
In tal caso dovrà essere consentito:

  • al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
  • al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
  • al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

È altresì consentito il voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto in assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da terzi. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante semplice delega in calce all'avviso di convocazione, nel rispetto dei divieti di legge.

Il diritto voto è esercitato dai soci in ragione di un voto per ogni azione. Ogni azione dà diritto ad un solo voto. Le modalità di esercizio del diritto di voto sono di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato o dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione assembleare, la regolarità della costituzione, la legittimazione alla partecipazione alla riunione, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e le modalità di votazione in Assemblea.

Le delibere dell'Assemblea vengono constatate con processo verbale formato dal Segretario, che verrà nominato dall'assemblea e che potrà essere anche non socio, e sottoscritto da questo e dal Presidente, salvo i casi in cui la legge o il Presidente ne deferiscano la formazione al Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su eventuale richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
All'assemblea potrà partecipare, senza diritto di voto, anche il Direttore Generale.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera con tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti sugli oggetti che sarebbero stati trattati nella prima convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dagli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più un terzo del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale presente, salvi maggiori quorum previsti dalle norme di legge.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette membri fino ad un massimo di nove membri.

I primi sette membri del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati al momento dell'atto costitutivo dai soci della Società. Al momento della prima scadenza delle relative cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e per le scadenze successive alla prima, i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati dall'Assemblea ordinaria su indicazione dei soci in base ai seguenti criteri:

  • 3 (tre) membri nominati su indicazione dal socio "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA" CONFINDUSTRIA;
  • 3 (tre) membri su indicazione del socio "FEDERMANAGER -
    FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI";
  • 1 (uno) membro su indicazione del socio FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA" - FASI.

Gli eventuali ulteriori due membri del Consiglio di amministrazione verranno nominati su indicazione dei soci "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA" CONFINDUSTRIA e "FEDERMANAGER - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI".

Essi durano in carica per tre esercizi sociali, ai sensi dell'articolo dall'art. 2383 del Codice Civile, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salva revoca, o dimissioni, e sono rieleggibili, sempre per tre esercizi sociali, senza limiti alla possibilità di rielezione.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma di legge, sempre tenuto conto delle proporzioni di nomina sopra previste. In particolare, qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà, in caso di numero pari, o la maggioranza, in caso di numero dispari, degli amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori cessati o la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ferma comunque la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di cooptarne, all'unanimità, la sostituzione.

In caso di sostituzione degli amministratori cessati, i sostituti rimarranno in carica fino al termine del mandato degli amministratori rimasti in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea fra i membri del Consiglio su indicazione del socio "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA" CONFINDUSTRIA; ed ha una funzione di controllo e garanzia rispetto all'operato dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare le proprie prerogative e la propria funzione attraverso il conferimento dei poteri ad un Amministratore Delegato. L'Amministratore Delegato è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione indicati dal socio "FEDERMANAGER- FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI".

All'Amministratore Delegato, fatti salvi i limiti alle deleghe previsti per legge, potranno essere delegati tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, la sua amministrazione e l'indirizzo politico ed operativo della stessa, nessun potere escluso od eccettuato e senza limiti di importo, con potere di rappresentanza e di firma e con il potere di nominare, su indicazione del socio "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA" CONFINDUSTRIA, il Direttore Generale della società e conferire allo stesso tutte le deleghe che riterrà necessarie.

Il Consiglio si riunisce, sia nella sede sociale che altrove, tutte le volte che il Presidente o l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, lo giudichino necessario, o quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi membri in carica o dai Sindaci.

La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, con lettera, telegramma, posta elettronica certificata o ordinaria, tre giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, al domicilio o alla residenza che ciascun Consigliere avrà comunicato alla Società in sede di accettazione della carica ovvero a quelli che fossero stati modificati se debitamente comunicati alla Società; la convocazione dovrà essere indirizzata con gli stessi termini e modalità ai Sindaci effettivi ed ai Sindaci Supplenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevale il voto dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché siano presenti l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.
In tal caso dovrà essere consentito:

  • al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
  • al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
  • al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o in caso di loro assenza, dal Consigliere di Amministrazione designato dalla maggioranza dei membri.

 

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà partecipare, senza diritto di voto, anche il Direttore Generale.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'attività sociale e potrà compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo nell'esercizio dei detti poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nessuno escluso e comunque sempre fatti salvi i limiti disposti dalla legge, potrà delegarli ad un Amministratore Delegato.

Spetta altresì all'organo amministrativo, come previsto dall'art. 2365 c.c., la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. La firma sociale e la rappresentanza legale e processuale della società di fronte a terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e potrà essere delegata, come sopra previsto, all'Amministratore Delegato.

Infine, per particolari categorie di atti o singoli specifici atti, l'organo amministrativo potrà anche nominare, oltre all'Amministratore Delegato su indicazione e comunque previa adesione da parte di quest'ultimo, direttori e procuratori, nonché singoli amministratori delegati, a cui potranno essere conferiti speciali poteri, incluse la firma e la rappresentanza sociale, sempre nei limiti di legge.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea ordinaria potrà comunque stabilire compensi o bonus annuali a favore degli stessi membri del Consiglio di Amministrazione. Potrà inoltre essere istituita a favore degli stessi una indennità di fine mandato, anche mediante apposita copertura assicurativa.

Il Direttore Generale della Società è sottoposto alle direttive ed alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e, per quest'ultimo, dell'Amministratore Delegato.

Si occupa della gestione e della direzione tecnico/amministrativa/operativa della Società.

Assiste gli organi societari, esegue le deliberazioni degli organi stessi, dirige coordina e controlla la struttura societaria ed il personale dipendente.

Ad esso potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione e, per esso, dall'Amministratore Delegato, tutte le deleghe ed attribuiti tutti i poteri necessari all'adempimento della sua funzione.

Partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi societari fatta eccezione per le riunioni del Collegio Sindacale. Il Direttore Generale è nominato del Consiglio di Amministrazione, e per esso dall'Amministratore Delegato, su indicazione dal socio "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA" CONFINDUSTRIA, anche tra i suoi dipendenti, e resta in carica sino a revoca ovvero a dimissioni dello stesso.

Il controllo sull'amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidate ad un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, tutti revisori legali dei conti iscritti nei relativi registri, in carica per tre esercizi, in conformità all'art. 2400 del Codice Civile, che scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente del Collegio è nominato su indicazione del socio "FEDERMANAGER FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI", gli altri due membri effettivi del Collegio Sindacale sono "FEDERMANAGER nominati uno su indicazione del socio FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI" ed uno su indicazione del socio "CONFEDEAAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA" CONFINDUSTRIA.

I due membri supplenti sono nominati uno su indicazione del socio "FEDERMANAGER - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI" ed uno su indicazione del socio "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA" CONFINDUSTRIA.

L'assemblea ordinaria fissa la retribuzione dei sindaci.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale o da unasocietà di revisione, overichiesto dalla legge o dall'Assemblea.

L'incarico della revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata
di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria, la quale ne determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il revisore legale verrà comunque nominato su indicazione del socio "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA CONFINDUSTRIA".

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo e procederà alla formazione del bilancio sociale, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, da compilarsi a norma di legge.

Il bilancio dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea ordinaria.

La destinazione degli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto un valore pari al quinto del capitale sociale (ovvero nella diversa misura stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente), sarà deliberata dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Il pagamento degli utili è effettuato in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti a favore della società ed assegnati a riserva.

La società può costituire, ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. e.e., uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare, mediante deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo della società.

La deliberazione dovrà indicare analiticamente l I affare cui è destinato il patrimonio, i beni ed i rapporti giuridici che ne formano oggetto ed il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio e le modalità e regole del suo impiego; essa indicherà altresì le regole di rendicontazione dell'affare e gli eventuali apporti dei terzi, con le relative condizioni di esecuzione e remunerazione.

Il patrimonio non potrà essere costituito per un valore complessivo superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della società.

La deliberazione verrà adottata con verbale notarile e sarà depositata ed iscritta entro 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c.; essa produrrà i suoi effetti decorsi
60 (sessanta) giorni dall'iscrizione, salva opposizione dei creditori sociali. Per le obbligazioni relative allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato.

La società può altresì emettere, ai sensi dell'art. 2346 e.e., a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi di denaro, beni, opere e servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali ed eventualmente anche diritti amministrativi, con esclusione del voto nell'assemblea generale degli azionisti.

La delibera di emissione sarà adottata dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie e disciplinerà le modalità e condizioni di emissione, i diritti che gli strumenti finanziari conferiscono, la relativa legge di circolazione e le sanzioni per i casi di eventuale inadempimento.

Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della società, la società verrà posta in liquidazione dall'Assemblea straordinaria e la stessa determinerà le modalità della liquidazione, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Ferme le fattispecie inderogabilmente rimesse all'Autorità Giudiziaria e quelle dove è previsto l'intervento del Pubblico Ministero, ogni controversia che dovesse eventualmente intervenire tra i soci sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, dai tre soci: uno dal socio "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA CONFINDUSTRIA, uno dal socio "FEDERMANAGER - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI" ed uno dal socio "FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA" - FASI, che sceglieranno al loro interno quello che svolgerà le funzioni di Presidente.

Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo diritto con procedura di arbitrato rituale.

Per le controversie non compromettibili in arbitrato, ovvero per l'emanazione di provvedimenti cautelari attinenti le controversie, è competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

Per quanto non sia previsto espressamente in questo Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle disposizioni legislative vigenti in materia.

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