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Codice Etico IWS

Codice Etico di Industria Welfare Salute S.p.A.
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2022

ART. 1. NATURA DEL CODICE

Il Codice Etico e comportamentale (di seguito “Codice”) è un documento ufficiale delle Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui Industria Welfare Salute S.p.A. (di seguito anche “IWS” o “Società”) si riconosce per le finalità di cui all’art. 2, e definisce la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale.

 

ART. 2. FINALITÀ

Il Codice ha come scopo precipuo quello di dichiarare e diffondere, con chiarezza e trasparenza, i valori e le regole comportamentali cui la Società si attiene nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. L’osservanza del presente Codice è imprescindibile per garantire un corretto ed efficace svolgimento dell’attività imprenditoriale e, conseguentemente, per riconoscere alla Società affidabilità e rispettabilità.

 

ART. 3. DESTINATARI

Sono “destinatari” (d’ora in poi così di seguito indicati), ciascuno per quanto di propria spettanza, del presente Codice: a) Soci e gli Organi sociali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, organismo di vigilanza, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, a qualsiasi titolo e anche in via di fatto, i poteri di direzione, gestione, amministrazione o rappresentanza, direzione o vigilanza, decisionali e/o di controllo all’interno della Società); b) i consulenti, i fornitori di beni e servizi, i collaboratori e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano attività in nome e per conto o, comunque, nell’interesse o a vantaggio della Società. La Società si impegna a divulgare il Codice presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione.

 

ART. 4. OBBLIGATORIETÀ

I destinatari del Codice sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle sue regole comportamentali. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad ispirarsi ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi dell’impresa, nel proporre investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione dell’impresa. Chiunque abbia funzioni di responsabilità e di gestione di personale, nel dare concreta attuazione all’attività di impresa, dovrà ispirarsi ai medesimi principi, sia all’interno della Società – rafforzando in tal modo la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione - sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la Società stessa. I dipendenti, a loro volta, dovranno svolgere le proprie mansioni attenendosi ai principi etici adottati dalle Società.

 

ART. 5. ENTRATA IN VIGORE

Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

 

ART. 6. PUBBLICITÀ DEL CODICE

Il Codice, così come ogni suo aggiornamento, è condiviso mediante pubblicazione sul sito aziendale accessibile a tutti i destinatari.

 

ART. 7. AGGIORNAMENTI

Il Consiglio di Amministrazione modifica, integra, aggiorna il Codice dandone immediata comunicazione ed informativa ai destinatari.

ART. 8. LEGALITÀ

La Società riconosce come principio imprescindibile e fondamentale il rispetto di tutte le leggi e regolamenti come nel tempo vigenti e applicabili alle proprie attività.

 

ART. 9. CORRETTEZZA

La Società vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza, collaborazione, reciproco rispetto e lealtà nell’espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell’immagine della Società medesima e del rapporto di fiducia instaurato con la clientela e, in genere, con i terzi.

 

ART. 10. ONESTÀ NEGLI AFFARI

I destinatari devono assumere un atteggiamento corretto ed onesto evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurarsi un indebito vantaggio proprio o di terzi. In nessun caso l’interesse o il vantaggio delle Società possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.

 

ART. 11. CENTRALITÀ DELLA PERSONA

La Società promuove e garantisce il rispetto della persona e tutela la sua integrità fisica, morale e intellettuale. La Società garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità e libertà umana e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Non tollera richieste ovvero minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e/o il presente Codice ovvero ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

 

ART. 12. IMPARZIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

La Società si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose. La Società s’impegna al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell’espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti con i suoi interlocutori.

 

ART. 13. PROFESSIONALITÀ

I soggetti operanti all’interno della Società ovvero quelli ai quali la Società affida l’espletamento di determinati servizi sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza. La Società cura con costanza la formazione, l’aggiornamento e la crescita professionale del proprio personale.

 

ART. 14. TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL’INFORMAZIONE

La Società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi informativi, su essa gravanti, in modo tempestivo, chiaro, preciso e completo.
In particolar modo:

  • la redazione dei bilanci e delle comunicazioni sociali previste dalla legge deve essere effettuata con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società rispettando le norme civilistiche ed i principi contabili;
  • le comunicazioni rivolte al pubblico devono essere veritiere e verificabili;
  • le denunce, le comunicazioni ed i depositi presso il Registro delle imprese, obbligatori per la Società, devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

 

ART. 15. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni aziendali, nonché tutti i materiali redatti con l’uso di tali documenti, sono di proprietà della Società e devono essere restituiti all’azienda su richiesta della medesima o al termine del rapporto di lavoro.
Non è consentito, né direttamente né indirettamente:

  • rivelare informazioni aziendali a terzi, inclusi i dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro - tenuto conto della normativa e delle policy e procedure aziendali di volta in volta applicabili - e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate;
  • usare informazioni aziendali per scopi diversi da quello al quale sono destinate;
  • fare copie di documenti contenenti informazioni aziendali o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
  • occultare ovvero distruggere senza giusta causa documentazione contenente informazioni aziendali.
  • qualsiasi accesso o utilizzo delle informazioni aziendali illecito, abusivo o comunque in contrasto con le norme di comportamento stabilite dal presente Codice.

La Società presta particolare attenzione all’attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dalla normativa applicabile, come nel tempo vigente, con particolare riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (“Codice Privacy”), nonché ai provvedimenti, le decisioni e le linee guida adottate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (complessivamente, la “Normativa Privacy”). Laddove le informazioni aziendali ricomprendano o consistano in dati personali, le relative operazioni di trattamento dovranno avvenire nel rispetto della Normativa Privacy, secondo i principi di necessità, liceità, correttezza e proporzionalità, esclusivamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti, e comunque sempre in linea con gli standard e le regole di sicurezza definite dall’azienda. In ogni caso, il trattamento di dati personali è consentito esclusivamente ai soggetti debitamente autorizzati, in conformità alle finalità e alle modalità definite dalla Società.

 

ART. 16. DILIGENZA ED ACCURATEZZA

La Società cura che i destinatari del presente Codice adempiano alle proprie funzioni con la dovuta diligenza ed accuratezza, nel rispetto delle direttive eventualmente impartite e, in generale, conformemente agli standard qualitativi aziendali.

 

ART. 17. CONFLITTI DI INTERESSE

La Società opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano ovvero possano apparire, in conflitto con gli interessi della Società stessa e dei Fondi clienti. I destinatari del presente Codice sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano verificarsi conflitti di interesse e, comunque, ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni. In caso di conflitto, anche solo potenziale, devono in ogni caso essere rispettati gli obblighi previsti dal codice civile. I collaboratori della Società devono evitare situazioni che possano creare conflitti di interesse, sia reale sia potenziale, tra attività personali e aziendali. Nessun collaboratore della Società, inoltre, può procurarsi vantaggi personali in relazione all’attività esplicata per conto della stessa.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitti di interessi:

  • la cointeressenza in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
  • la strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Società;
  • l’utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività a vantaggio proprio o di terzi o comunque in contrasto con gli interessi della Società;
  • lo svolgimento di attività di qualunque genere presso concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell’azienda.

 

ART. 18. QUALITÀ DEI SERVIZI

La Società cura con particolare riguardo la soddisfazione delle proprie controparti contrattuali, con l’intento di fornire, nel proprio settore di attività, servizi sempre più competitivi con garanzia di massima trasparenza e professionalità.

 

ART. 19. COLLETTIVITÀ

La Società intende condurre ogni attività nel rispetto delle comunità (locali e nazionali) nel rispetto dei reciproci interessi.

 

ART. 20. RISORSE UMANE

La Società assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento promuovendo, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze al fine di garantirne la crescita personale e professionale. La Società richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato al rispetto degli obblighi di lealtà, correttezza, integrità e fedeltà connessi all’attività rispettivamente svolta.

ART. 21. SELEZIONE DEL PERSONALE

La Società si impegna:

  • a rispettare i diritti umani fondamentali;
  • a prevenire lo sfruttamento minorile;
  • a non utilizzare, a qualsiasi titolo, il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù o di immigrazione clandestina.

La Società, pertanto, cura la selezione e garantisce un controllo su fornitori, consulenti, collaboratori o appaltatori tale da garantire il rispetto dei predetti valori/divieti.

 

ART. 22. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI

I rapporti di collaborazione che la Società instaura sono informati a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso, la Società contrasta ogni forma di favoritismo o discriminazione. La Società esige che, nello svolgimento da parte di terzi di attività nel suo interesse o a suo vantaggio, non venga dato luogo a riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

 

ART. 23. PERSONALE STRANIERO

La Società si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

 

ART. 24. USO DEL PATRIMONIO AZIENDALE

I documenti, gli strumenti, le strutture e le attrezzature di lavoro della Società sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate, non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.È fatto divieto assoluto di detenere in qualsiasi luogo di pertinenza o comunque riconducibile alla Società, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

 

ART. 25. TUTELA DELL’AMBIENTE

La Società contribuisce alla diffusione e alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell’ambiente. Gestisce la propria attività in modo eco-compatibile e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, applicabili e come nel tempo vigenti, impegnandosi a condividere questi valori anche a soggetti estranei alla compagine aziendale legati alla Società da rapporti negoziali.

 

ART. 26. SICUREZZA SUL LAVORO

La Società garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, in particolare di quelle previste nel Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i., nonché di tutte le altre normative vigenti in materia, se e in quanto applicabili e per quanto di propria spettanza, impegnandosi a condividere questi valori anche a soggetti estranei alla compagine aziendale legati alla Società da rapporti negoziali. La Società effettua un costante monitoraggio dei rischi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, individuando i mezzi di prevenzione e protezione più adeguati e provvedendo ad aggiornare la documentazione necessaria e a svolgere adeguata attività di formazione e informazione. La Società assicura la massima disponibilità nei confronti di chiunque legittimamente venga ad effettuare ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.

ART. 27. RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

L’assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, se e in quanto applicabili, e non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione della Società. È vietato promettere od offrire, direttamente o tramite terzi, ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ovvero ai dipendenti in genere della pubblica amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, denaro beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della Società o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità) sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo e imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono essere sempre adeguatamente documentati. E’ vietato esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale e, comunque, assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano personalmente e attivamente intrattenuto rapporti con la Società.

 

ART. 28. FINANZIAMENTI PUBBLICI

Nell’ipotesi di partecipazione a bandi di gara per l’ottenimento di finanziamenti agevolati erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artificio o raggiro per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A. ovvero distrarne l’utilizzo vincolato.

 

ART. 29. GARE ED APPALTI PUBBLICI

In occasione di gare pubbliche e/o appalti la Società mantiene rapporti conformi alle prescrizioni del bando e alla normativa in materia, come applicabile e vigente nel tempo. Sono vietate pressioni o altri comportamenti maliziosi da parte di coloro che operano in nome o per conto della Società nella gestione e nei rapporti con la P.A. o con i privati partecipanti volti ad indurre tali soggetti ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore della Società in modo illecito e, comunque, contrario ai principi del presente Codice.

 

ART. 30. RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La Società collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell’ordine e qualunque pubblico ufficiale nell’ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari. È fatto espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse della Società. È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

ART. 31. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

È fatto divieto di impiegare, sostituire o trasferire denaro, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni o altre utilità provenienti da attività illecita ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni, che ostacolino l’identificazione della loro provenienza. Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali, appaltatori, collaboratori, consulenti e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di ogni tipo. È fatto divieto di effettuare o ricevere pagamenti in contanti per importo superiore a quelli consentiti per legge.

 

ART. 32. REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del relativo processo di decisione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi l’ha decisa ed effettuata per conto della Società. La Società fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica. La Società previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati in conti personali o emesse fatture per prestazioni inesistenti. È fatto espresso divieto di rappresentare nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o a terzi, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero di omettere informazioni comunque dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. È vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, al collegio sindacale o all’organismo di vigilanza.

 

ART. 33. OPERAZIONI SUL CAPITALE

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili. È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione. È vietato effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni societarie.

 

ART. 34. COMUNICAZIONI ALLE PUBBLICHE AUTORITÀ COMPETENTI

La Società effettua con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza tutte le comunicazioni eventualmente richieste da Pubbliche Autorità competenti.

 

ART. 35. VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

È vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nelle assemblee della Società.

 

ART. 36. CONTROLLI INTERNI

La Società garantisce lo svolgimento di controlli in base ai quali sia possibile rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi/utilizzate, la legittimità, l’autorizzazione, la coerenza, la congruità e la corretta registrazione e di ogni operazione rilevante.

 

ART. 37. DIVIETO DI CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZIONI E OMAGGI

La Società non può concedere contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e non profit.

ART. 38. GESTIONE DI DOCUMENTI E SISTEMI INFORMATICI E TUTELA DEI DIRITTI D’AUTORE

È vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. È altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l’occultamento di documenti autentici. Per “documento informatico” si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. È vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema. È vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso e/o alla riproduzione di un sistema informatico o telematico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo. È vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della società o di terzi, apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento. È vietato intercettare, impedire, alterare o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici. È altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. È, inoltre, vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare, alterare o interrompere le comunicazioni suddette. Sono vietate la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità. I Destinatari del presente Codice dovranno svolgere l’attività aziendale nel rispetto della normativa sulla tutela del diritto d’autore, come tempo per tempo vigente promuovendo, inoltre, il corretto uso, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di marchi, segni distintivi e di tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaborare e le banche di dati.

ART. 39. RAPPORTI CON TERZI

La Società contrasta qualsiasi condotta associativa posta in essere tra più persone, sia interne che esterne, in Italia o all’estero, finalizzata alla commissione di delitti.

 

ART. 40. RAPPORTI CON I FORNITORI, COLLABORATORI, CONSULENTI E APPALTATORI

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all’imparzialità. Salvi i casi di incarichi fiduciari, la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato. I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze aziendali. In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, la Società intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità. Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura la Società verifica la qualità, la congruità e tempestività del bene/servizio ricevuto e l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore. La Società, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi previsti dal presente Codice. È vietato dare o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, o sindaci affinché omettano o compiano atti in violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà al fine di assicurarsi un vantaggio diretto o indiretto per la Società.

 

ART. 41. TUTELA DI CHI SEGNALA ILLECITI

È vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chiunque segnali illeciti, anomalie, irregolarità nella gestione delle attività sociali per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. È comunque vietato effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

 

ART. 42. CORRUZIONE TRA PRIVATI

È vietato dare o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di altre Società o Enti affinché omettano o compiano atti in violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà al fine di assicurarsi un vantaggio diretto o indiretto per IWS.

ART. 43. RINVIO

Il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ex D.lgs. n. 231/01, come nel tempo vigenti.

 

ART. 44. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

L’osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte da lavoratori, collaboratori, consulenti e appaltatori della Società. La violazione delle norme del Codice Etico e del Modello organizzativo e gestionale potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla previsione di penali e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

 

ART. 45. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari.

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